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Comune di Paesana
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TRIBUTI

Modulistica


MODELLO DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO SEMESTRALE
MODELLO DICHIARAZIONE TRIMESTRALE
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO PAESANA
VADEMEDUM SCADENZARIO IMPOSTA DI SOGGIORNO
L'imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria è un'imposta del sistema tributario italiano. Si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
IMU 2013 - Aliquote
IMU 2014 - Aliquote
IMU 2015 - Aliquote
IMU 2016 - Aliquote
IMU 2016 - Avviso comodato uso gratuito
IMU 2017 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2018 - Delibera approvazione aliquote anno
IMU 2019 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2020 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2021 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2022 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2023 - Delibera approvazione aliquote
IMU 2024 - Delibera approvazione aliquote
IRPEF 2013 - Aliquote addizionale comunale
IRPEF 2014 - Aliquota addizionale comunale
IRPEF 2015 - Aliquota addizionale comunale
IRPEF 2016 - Aliquota addizionale comunale
IRPEF 2018 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale anno
IRPEF 2019 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
IRPEF 2020 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
IRPEF 2021 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
IRPEF 2022 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
IRPEF 2023 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
IRPEF 2024 - Delibera approvazione aliquota addizionale comunale
Modello attivazione/cessazione/variazione TARES utenti domestici
TARES - Tariffe e piano finanziario
Modello ATTIVAZIONE/CESSAZIONE/VARIAZIONE TARI 2021
Presa d'atto PEF 2024-2025
TARI 2014 - Tariffe e piano finanziario
TARI 2015 - Allegato delibera Approvazione tariffe
TARI 2015 - Allegato delibera rettifica Approvazione tariffe
TARI 2015 - Delibera Approvazione Piano Finanziario
TARI 2015 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2015 - Delibera rettifica approvazione tariffe
TARI 2015 - Piano Finanziario
TARI 2016 - Approvazione Piano Finanziario
TARI 2016 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2016 - Piano Finanziario
TARI 2018 - Delibera approvazione piano finanziario
TARI 2018 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2018 - Piano finanziario
TARI 2019 - Delibera approvazione piano finanziario
TARI 2019 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2019 - Piano Finanziario
TARI 2019 - Tariffe
TARI 2020 - Tariffe
TARI 2021 - Piano Finanziario
TARI 2021 - Regolamento
TARI 2021 - Tariffe
TARI 2022 - Tariffe
TARI 2023 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2023 - Tariffe
TARI 2024 - Delibera approvazione tariffe
TARI 2024- Tariffe
Modello attivazione Tarsu
TASI riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. Insieme alle aliquote del TASI, il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo e le somme destinate a ciascuno di essi.
Modello dichiarazione TASI
TASI 2014 - Aliquote
TASI 2015 - Aliquote
TASI 2016 - Aliquote
TASI 2017 - Delibera approvazione aliquote
TASI 2018 - Delibera approvazione aliquote
TASI 2019 - Delibera approvazione aliquote
Servizio finanziario - tributi
Modello variazione e cessazione tasse comunali
Modello comodato gratuito

Regolamenti


REGOLAMENTO TARI 2021
Inserito sul sito il 16/10/2023 alle ore 10:52:45 per numero giorni 362
REGOLAMENTO TARI 2023
Inserito sul sito il 16/10/2023 alle ore 10:47:39 per numero giorni 362
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
Inserito sul sito il 03/06/2023 alle ore 12:35:17 per numero giorni 497
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (COMMI 816 - 847, ART. 1 LEGGE 27/12/2019 N. 160)
Inserito sul sito il 11/01/2022 alle ore 12:50:22 per numero giorni 1005
DELIBERA DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI (COMMI 816 - 847, ART. 1 LEGGE 27/12/2019 N. 160)
Inserito sul sito il 11/01/2022 alle ore 12:47:32 per numero giorni 1005
REGOLAMENTO IMU 2020
Inserito sul sito il 15/01/2021 alle ore 10:53:00 per numero giorni 1366
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU 2020
Inserito sul sito il 15/01/2021 alle ore 10:50:58 per numero giorni 1366
REGOLAMENTO TARI 2020
Inserito sul sito il 15/01/2021 alle ore 10:46:11 per numero giorni 1366
DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020
Inserito sul sito il 15/01/2021 alle ore 10:34:28 per numero giorni 1366
Regolamento IUC
Inserito sul sito il 14/08/2014 alle ore 12:36:36 per numero giorni 3712
Delibera approvazione Regolamento IUC
Inserito sul sito il 14/08/2014 alle ore 12:33:17 per numero giorni 3712
Regolamento TARES
Inserito sul sito il 14/10/2013 alle ore 17:15:04 per numero giorni 4016
Regolamento IMU
Inserito sul sito il 07/02/2013 alle ore 17:15:08 per numero giorni 4265
Regolamento per l’addizionale comunale all’IRPEF
Inserito sul sito il 07/02/2010 alle ore 17:26:53 per numero giorni 5361
Regolamento ICI
Inserito sul sito il 07/02/2010 alle ore 17:20:49 per numero giorni 5361
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
Inserito sul sito il 07/02/2010 alle ore 17:17:17 per numero giorni 5361

Come fare per


Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ) è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubbico.
Prima di porre in essere le occupazioni i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puó essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessioone, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio tributi, anche via fax, il primo giorno lavorativo successivo.
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:
- del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore )
- della sanzione ridotta
degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto puó ravvedersi:

a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento :
- dell'imposta dovuta
- di 1/8 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento:
- dell'imposta dovuta
- di 1/5 della sanzione irrogabile
- degli interessi moratori.

Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione;
6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).
Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, nonchè i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili stessi.
Costituisce presupposto per il pagamento dell'IMU il possesso di immobili già assoggettati ad ICI ( fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli ) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati.
Diversamente dall'ICI, l'IMU si applica anche all'abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente ( l'abitazione principale ).
Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale ( cioè utilizzati per l'attività dell'impresa agricola ), già esclusi dall'ICI, sono imponibili.
La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili. Per le AREE EDIFICABILI, la base imponibile è data dal " valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ", in pratica il valore di mercato.
Per quanto riguarda i FABBRICATI, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto,da rivalutare del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati, che valgono soltanto per l'IMU:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastakle A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Nel caso di TERRENI AGRICOLI o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del tereno ( così come risulta dal catasto ), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, cha valgono solo per l'IMU:
110 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
135 per tutti gli altri terreni.
La disciplina dettata dalla legge stabilisce tre distinte aliquote di base dell'IMU: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille ( tra 4,6 e 10,6 per mille );
Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille ( tra 2 e 6 per mille );
Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto ( fino all'1 per mille ).
Per l'anno 2012 il calcolo dell'imposta dovuta in acconto va effettuato facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni di base; soltanto con la rata a saldo
(17 dicembre 2012 ) si dovranno considerare le variazioni introdotte dai Comuni e versare l'importo dovuto complessivo a conguaglio di quanto già pagato in acconto.


Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ció destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività econimiche.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, si superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
E' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con decorrenza dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
E' commisurata alle quantità medie e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè al costo dello smaltimento.
Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

   Il Comune
Comune di Paesana - Via Barge, 6 - 12034 Paesana (CN)
  Tel: 0175.94105   Fax: 0175.987206
  Codice Fiscale: 85001190041   Partita IVA: 00565510047
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