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Polizia locale

Anagrafe Canina - Denuncia di morte del cane
Anagrafe Canina - DENUNCIA DI RITROVAMENTO DEL CANE
Anagrafe Canina - Denuncia di smarrimento del cane
Anagrafe Canina - Norme per la corretta tenuta dei cani
Anagrafe Canina - ORDINANZA RELATIVA ALL'AGGRESSIONE DA PARTE DEI CANI
Anagrafe Canina - Segnalazione di cane randagio
Anagrafe Canina - Segnalazione di cessione del cane
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".
MODULO CESSIONE DI FABBRICATO
RICHIESTA DI CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DI VEICOLI CHE TRASPORTANO INVALIDI - Art. 381 (Art. 188 Codice della strada)
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
Allegato 1 - Principali Servizi offerti all'utenza - Ufficio di Polizia Locale
Ai sensi dell'art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (non avendo sede a Paesana nè Questura nè Commissariato di Polizia, l'autorità locale di PS è il sindaco, quindi la comunicazione va presentata in Comune). La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata. N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' IN FAVORE DI CITTADINO STRANIERO
RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
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