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Comune di Paesana
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PROROGA ZONA ROSSA

Il decreto valido dal 13.03.2021 ordina:

1) l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021,
"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni
di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella
provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino" è
prorogata al 20 marzo 2021 compreso;

2) l’efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 2 marzo 2021,
"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni
di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana,
Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe,
nella Città Metropolitana di Torino" è prorogata al 20 marzo 2021 compreso;

3) dalle ore 18,00 del 13 marzo 2021 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti
agricoli e florovivaistici, come previsto all’articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

4) non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d.
seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti
motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

5) non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi
presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel
territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni
di necessità;

6) si raccomanda comunque fortemente di evitare gli spostamenti verso le abitazioni di privati,
ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da
comprovate e gravi situazioni di necessità;

7) si rammenta che il richiamato D.P.R.G. n. 32 dispone che l’accesso alle attività commerciali
al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un
solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé
minori, disabili o anziani;

8) è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo,
aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e
all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la la facoltà dei Sindaci competenti
di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;

9) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
legge 22 maggio 2020, n. 35;


In allegato il testo completo.
Ordinanza del 12.03.2021
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